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Roma, 23 giugno 2022 – Quando arriva una modifica al contratto da parte di una delle vostre case mandanti, la prima cosa che bisogna fare è quella di calcolare l’incidenza di quella variazione sul guadagno con quell’azienda nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti la variazione, nel caso in cui l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.
Esempio: Nel 2021, a fronte di un fatturato di € 714.285,72 , avete percepito € 50.000,00 lordi di provvigioni per effetto di una provvigione del 7% (contratto plurimandatario). Il 1° giugno 2022 avete ricevuto una PEC della casa mandante dove vi comunica che, a partire dal 1° agosto 2022, la vostra provvigione diventerà del 6%. Sulla base di quanto previsto dagli AEC, come prima cosa dovete calcolare la vostra percentuale di perdita quindi, applicando la nuova provvigione del 6% al fatturato sviluppato nel 2021 (€ 714.285,72), risulta un compenso di € 42.857,14 ossia il 14,28% circa in meno. A questo punto dovete verificare se il vostro contratto di agenzia richiama gli AEC del commercio o dell’industria perché:
Questo è un esempio tra i più “semplici”, ma può essere molto utile per capire che le casistiche sono molte e gestirle senza una profonda conoscenza della materia può essere estremamente dannoso per voi. E’ per questo motivo che, in caso di variazione, è sempre bene farsi seguire e consigliare dal personale esperto del sindacato. E se il contratto di agenzia non richiama gli Accordi Economici Collettivi? E se li richiama, ma non indica se sono quelli del Commercio e dell’Industria? Questi sono casi che andranno approfonditi di volta in volta ma il problema sta alla fonte: quando firmate un contratto di agenzia dovete assicurarvi che venga richiamato l’Accordo Economico Collettivo e, cosa altrettanto importante, venga indicato chiaramente se si tratta di quello dell’industria o del commercio.
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