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Roma, 15 giugno 2022 – Nel rapporto di agenzia è molto frequente la richiesta, da parte delle case mandanti, di modifica della zona e/o dei clienti e/o dei prodotti e/o delle provvigioni. Dividiamo l’argomento in due parti per non appesantire la lettura.
Cosa prevedono gi Accordi Economici Collettivi
Se il contratto di agenzia richiama gli Accordi Economici Collettivi, le variazioni devono esser fatte seguendo delle regole ben precise, no molto diverse tra il testo dell’ A.e.c. del commercio e l’A.e.c. dell’industria, pertanto, è fondamentale precisare in ogni contratto di agenzia a quale dei due testi si fa riferimento, evitando di richiamare gli A.e.c. in modo generico.
Accordo Economico Collettivo del settore commercio
Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano: - di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 e 5 per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno solare precedente la variazione , ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 e 20 per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 per centodelle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno solare precedente la variazione , ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero; le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante. Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 mesi per i plurimandatari, ovvero 4 mesi per i monomandatari. Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l’agente comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni di sensibile entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. L’insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l’ultima variazione (24 mesi per i monomandatari) saranno da considerarsi come una unica variazione sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Nel caso in cui l’azienda rendesse operativa la variazione senza rispettare il preavviso, nei casi previsti, andrà riconosciuta all’agente un’indennità in sostituzione di quest’ultimo.
Accordo Economico Collettivo del settore industria
Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle provvigioni possono essere: -di lieve entità, intendendo per lieve entità le riduzioni che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nell’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero; -di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano oltre il cinque per cento e fino al quindici per cento delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nell’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero; di rilevante entità, intendendo per rilevante entità le riduzioni superiori al quindici per cento del valore delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.
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