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Roma, 9 settembre 2024 - Fare l’Agente di Commercio oggi significa due cose: vendere e tutelare i propri diritti. Fare la seconda cosa in modo attento significa non vanificare la prima. Tra i propri diritti c’è anche quello di veder versare correttamente i propri contributi previdenziali Enasarco ed il Firr da parte delle case mandanti. Senza i contributi previdenziali, o parte di essi, non si andrà in pensione o non si percepirà l’esatto importo dovuto. Il Firr, invece, è parte della vostra futura liquidazione e, chiederlo in ritardo, potrebbe portare ad amare sorprese.
La verifica andrebbe fatta a giugno di ogni anno con riferimento ai contributi dell’anno precedente.
I contributi previdenziali di competenza di ogni trimestre vanno versati da parte delle vostre case mandanti con le seguenti scadenze:
- 1° trimestre entro e non oltre il 20 maggio;
- 2° trimestre entro e non oltre il 20 agosto;
- 3° trimestre entro e non oltre il 20 novembre;
- 4° trimestre entro e non oltre il 20 febbraio dell’anno successivo;
Per effettuare il controllo è indispensabile essere registrati all’Area Riservata InEnasarco ( https://shorturl.at/bNvgv ). Nella sezione “Contributi”, “Elenco Versamenti di Previdenza”, è possibile controllare i contributi previdenziali, ossia gli importi che vengono trattenuti nelle fatture; nella sezione “Elenco versamenti Firr” è possibile verificare il corretto versamento del Firr, totalmente a carico della casa mandante. Dal menù a tendina è possibile scegliere la verifica dei contributi versati per azienda e/o per anno.
Al link https://www.enasarco.it/strumenti/calcola-contributi/ è possibile calcolare i contributi ed il Firr dovuti di ogni anno, confrontandoli con quelli trovati nell’Area Riservata. Nella tabella è possibile inserire per ogni trimestre il tipo di contratto (Mono o plurimandatario o “Non coperto” se in quel trimestre il rapporto non era ancora iniziato o era già cessato) e gli importi lordi delle fatture, o della fattura, del trimestre di competenza. Una volta premuto il tasto “calcola contributo” verranno indicati tutti gli importi che l’azienda avrebbe dovuto versare per ogni trimestre fino al raggiungimento del massimale o del minimale, oltre al Firr di competenza.
Il Firr si calcola su tutte le provvigioni di competenza di ogni anno e viene versato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il calcolo, anche nei casi in cui il rapporto è iniziato o terminato prima del 31/12, si può accedere al seguente link https://www.enasarco.it/guida/come-si-calcola-limporto-del-contributo-firr/
Si suggerisce di chiedere la liquidazione del Firr ad ogni cessazione del rapporto e di che non siano avvenuti versamenti postumi. Accade spesso, infatti, che il Firr dell’ultimo anno di rapporto venga versato successivamente alla richiesta di liquidazione fatta dall’agente o dalla casa mandante.
In questi casi, Enasarco non liquida in automatico la somma ricevuta quindi deve essere l’Agente a ricordarsi di chiederla.
Gli iscritti alla Fisascat Cisl in regola con il pagamento della quota associativa, possono farsi supportare dagli operatori sul territorio per la verifica dei versamenti all’Enasarco da parte delle proprie case mandanti https://www.fisascat.it/sedi.
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