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Roma, 4 agosto 2023 - In tutti i contratti di agenzia, anche in quelli che prepariamo noi per i nostri iscritti, viene inserito un articolo relativo alle clausole risolutive espresse. L’articolo principale che regola queste clausole è il 2119 del Codice Civile che così recita:
“Art. 2119 - Recesso per giusta causa - Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.
Molto spesso si assiste ad un abuso delle clausole risolutive espresse da parte di alcune case mandanti. Queste ultime, infatti, cercano di inserire motivi di giusta causa che, in realtà, non lo sono o che necessitano di approfondimenti affinché possano essere considerati come tali. In molti casi, il verificarsi del fatto indicato nell’articolo dedicato alle clausole risolutive espresse non giustifica, di per sé, il recesso in tronco dell’impresa preponente.
Il caso più eclatante, e sul quale la Corte di Cassazione è intervenuta in più occasioni, è il mancato raggiungimento di obiettivi di vendita, obbligo abbastanza frequente in molti contratti di agenzia. La Corte di Cassazione ha più volte confermato che “il recesso senza preavviso dell’impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria” pertanto “in caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell’agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell’articolo 2119 c.c., tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale e della gravità della condotta”.
In sostanza, se le aziende risolvono il contratto di agenzia invocando una giusta causa, il consiglio è di far verificare il caso ai nostri esperti, per capire se quel motivo indicato nella disdetta è valido o è contestabile.
La regola più importante per chi vuole svolgere l’attività di agente di commercio in modo professionale è far leggere a personale esperto i contratti di agenzia prima di firmarli. Se è vero che alcune clausole sono contestabili, è altrettanto vero che, per farlo, spesso bisogna ricorrere ad interventi di varia natura per dimostrare le proprie ragioni, con un aumento di tempi e costi per avere quanto dovuto.
Al contrario, se in fase di trattativa per la firma del contratto iniziamo a far togliere determinate clausole, con molta probabilità non dovremo ricorrere a nessun tipo di intervento. L’Agente di Commercio del futuro, ossia quello che sopravviverà al cambiamento in corso, è quello che saprà dire anche dei “no” e ricorderà alle case mandanti che i contratti di agenzia si fanno in due!
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